Danni riportati a seguito di caduta all’interno di un Ospedale

Responsabilità della Struttura Sanitaria quale custode

Art. 2051 c.c.

Brevi cenni sulla fattispecie alla luce dell’oramai consolidato orientamento della giurisprudenza

La presunzione di responsabilità per danni del custode ai sensi dell’art 2051 c.c. ha natura oggettiva in quanto, non fondandosi sulla presunzione di colpa, non prende in considerazione il comportamento tenuto dal custode.

Ai fini dell’applicabilità di tale fattispecie occorre che:

1) il danno sia prodotto nell’ambito del dinamismo connaturale del bene in custodia (esplode una caldaia, si spezza un altalena..) o per l’insorgenza in esso di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni (il pavimento bagnato..)

2) la cosa in custodia, pur combinata con l’elemento esterno, deve costituire la causa o la concausa del danno

Chi invoca la responsabilità del custode deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo (ad esempio la caduta), nonché l’esistenza del rapporto di custodia relativamente alla cosa.

Il custode, invece, per poter escludere la propria responsabilità deve dimostrare l’esistenza di un fattore esterno – improvviso eccezionale ed imprevedibile – che sia stato idoneo a produrre l’evento, interrompendo il nesso di causalità: il c.d. caso fortuito (per esempio un terremoto in un area non simica)

Tale fattore esterno può però essere ricondotto anche al fatto di un terzo ovvero all’imprudente comportamento tenuto dal danneggiato, quando questo sia stato eccezionale e straordinario e quindi non prevedibile dal custode (anche per un uso improprio della cosa) ed idoneo ad escludere totalmente il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno (come spesso accade in questo tipo di giudizi, dove la richiesta di risarcimento viene rigettata perché la causa del sinistro viene ricondotta alla disattenzione, negligenza, imprudenza del danneggiato…)

Se invece, il comportamento del danneggiato sia stato tale da concorrere soltanto nella causazione dell’evento e quindi, non idoneo da solo ad interrompere il nesso di eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, potrà integrare il concorso di colpa del danneggiato (art. 1227, comma 1, c.c.) che prevede una diminuzione del risarcimento in proporzione alla gravità della colpa ed all’entità delle relative conseguenze.

Il giudizio sull’eventuale incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione dell’evento risulta quindi l’elemento essenziale in base al quale l’invocato risarcimento potrà essere negato ovvero fortemente ridotto dal giudice.

Giudizio sul comportamento del danneggiato e natura della cosa in custodia

Tale giudizio non potrà prescindere dalla considerazione della natura della cosa e soprattutto dovrà tener conto delle modalità che in concreto ne hanno caratterizzato la fruizione e  quindi il suo normale interagire con il relativo contesto e ciò specialmente nei casi in cui la cosa sia inerte (ad esempio un gradino isolato – un dislivello – una buca..) poichè questa in tanto potrà ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (ad esempio un gradino posto in prossimità della cassa di un locale, dove normalmente l’avventore concentra la sua attenzione verso il cassiere ed al compimento delle operazioni di pagamento).

Contesto ospedaliero

Nel caso in cui il fatto dannoso sia avvenuto all’interno di un ospedale si dovrà quindi tenere conto della particolare condizione della cosa oggetto della custodia, inserita in un contesto dove notoriamente il rischio di caduta è  molto elevato per l’altrettanto particolare condizione dei pazienti/utenti, spesso anziani e/o comunque con ridotte condizioni di autonomia e di compromissione motoria alle quali non può richiedersi nell’uso del bene quel livello di vigilanza e di accortezza che normalmente si richiede all’uomo medio non gravato da menomazione fisica o ridotta capacità deambulatoria.

Una persona ricoverata in una struttura ospedaliera ha la ragionevole aspettativa di trovarsi in un posto sicuro, privo di pericoli di qualsiasi ordine e natura soprattutto con riferimento allo stato di manutenzione ed alla corretta vigilanza dei luoghi, compresi gli elementi accessori, le pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore , che a prescindere dalla sua intrinseca e/o estrinseca dannosità o pericolosità, venga ad interferire con la fruizione del bene da parte del paziente. ( cfr. Cass. civ. n. 2660/2013 e Cass. Civ. n. 110168/2011)

In questi casi la situazione pericolosa intrinseca (ad esempio il particolare luogo in cui è posizionato un gradino) o estrinseca ( ad esempio la pavimentazione del bagno resa scivolosa per la presenza di acqua sulla sua superficie senza adeguata segnalazione e senza dispositivi antiscivolo) dovrebbe essere evitata attraverso un adeguato controllo da parte della struttura sanitaria che, in maniera del tutto prevedibile, non può ignorare  la particolare condizione fisica dei propri pazienti, ai quali, proprio per tale motivo, non può essere rimproverato il mancato adeguamento ai normali canoni di diligenza e prudenza che, anche ove attuabili, appaiono ragionevolmente scemati per le limitazioni delle loro condizioni fisiche e/o dell’età.

Responsabilità della Struttura Sanitaria quale custode

Pertanto sussiste la responsabilità del custode tutte le volte in cui l’evento lesivo sia stato determinato dalla mancanza di sicurezza del contesto di degenza conseguente all’assenza di una particolare strategia ambientale diretta ad assicurare ( con standard indubbiamente più elevati della media considerate le peculiari caratteristiche di una struttura ospedaliera) che tutti i locali siano sempre in condizioni tali da non costituire rischio di inciampo ovvero di caduta da scivolamento (per la presenza di oggetti o liquidi di qualsiasi natura) per i pazienti che li utilizzano, stante le particolari condizioni di salute che caratterizzano questi ultimi.

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