IMMIGRAZIONE E MINORI

Autorizzazione alla permanenza regolare del genitore per il supremo interesse dei minori

Art. 31, 3°comma D. Lgs. 286/98

L’autorizzazione alla permanenza o all’ingresso temporaneo in Italia, prevista dall’art. 31, comma 3, t.u. imm., costituisce una misura incisiva a tutela e a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori.

La funzione della disposizione è quella di salvaguardare il superiore interesse del minore in situazioni nelle quali l’allontanamento o il mancato ingresso di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l’esistenza.

L’interesse del familiare ad ottenere l’autorizzazione alla permanenza o all’ingresso nel territorio nazionale riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento autorizzatorio

Per richiedere la “speciale” autorizzazione a permanere nel territorio Italiano al familiare di un minore straniero presente in Italia , è necessario presentare un ricorso presso Il Tribunale dei minorenni.

Il Tribunale, per poter autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai genitori di un minore straniero, valuterà l’effettiva sussistenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psico – fisico del minore tali da rendere necessaria, nell’esclusivo e preminente interesse dello stesso, la permanenza in Italia del familiare, la cui espulsione provocherebbe un traumatico distacco dalla figura genitoriale incidendo senz’altro negativamente sul futuro del minore con conseguente concreta possibilità di provocare un grave danno psico – fisico per il medesimo.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato una lettura non restrittiva dell’art 31 t. u. Immigrazione, per cui la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni d’emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente legate alla salute del minore, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave, che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al suo  complessivo equilibrio psico – fisico deriva o deriverà certamente dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. ( ex plurimis Cass. Sezioni Unite, Sent. n. 21799/2010).

Quanto appena affermato, vale a maggior ragione nei tanti casi in cui, da un lato si richiede l’applicazione dell’art. 31 da parte di una famiglia che di fatto già vive unita in Italia e dove, pertanto, l’eventuale diniego dell’autorizzazione, determinerebbe un’inspiegabile divisione familiare ed un danno psico – fisico per la minore conseguente alla lesione del suo diritto all’unità familiare.

Per altro lato, dopo aver regolarizzato la propria posizione in Italia ai sensi della predetta normativa, gli interessati potranno attivare l’ordinaria procedura di coesione familiare, confermando pertanto la natura di provvedimento temporaneo della ridetta autorizzazione ex art 31, senza che possano essere disposte, nelle more, traumatiche ed inutili espulsioni.

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